Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 19/11/1983 (Rv. 431561 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - AMMISSIBILITÀ - FONDO RUSTICO - REQUISITI - ESPROPRIAZIONE DI UNA PARTE DEL FONDO AFFITTATO - RICHIESTA DEL CONCEDENTE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE O DI RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - AMMISSIBILITÀ - FONDO RUSTICO - REQUISITI - ESPROPRIAZIONE DI UNA PARTE DEL FONDO AFFITTATO - RICHIESTA DEL CONCEDENTE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE O DI RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Un fondo rustico può costituire oggetto di affitto a coltivatore diretto quando sia suscettibile di autonoma coltivazione per il conseguimento di un reddito agricolo, mentre resta a tal fine irrilevante sia la modesta estensione del fondo medesimo, sia la sua insufficienza ad assorbire interamente le energie lavorative della famiglia dell'affittuario e ad assicurare alla medesima un adeguato sostentamento, tenuto conto che è solo l'esuberanza dell'estensione del fondo rispetto a detta capacità lavorativa che può configurare ragione di esclusione dal beneficio della proroga legale. Da tanto consegue che la sopravvenienza dell'espropriazione di una parte del fondo affittato a coltivatore diretto non legittima il concedente né ad invocare la cessazione della proroga legale del rapporto, né la sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta, quando la porzione residua mantenga gli indicati requisiti di coltivabilità e produttività. (V 5282/80, mass n 409130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)