Sez. L, Sentenza n. 2042 del 02/04/1982 (Rv. 419901 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI - SEDE DELL'AZIENDA O DI UNA SOLA DIPENDENZA - LAVORO MARITTIMO - NAVE - AZIENDA O DIPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - SEDE DELLA NAVE - LUOGO DI APPRODO - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI - SEDE DELL'AZIENDA O DI UNA SOLA DIPENDENZA - LAVORO MARITTIMO - NAVE - AZIENDA O DIPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - SEDE DELLA NAVE - LUOGO DI APPRODO - RILEVANZA.*
La nave armata presenta tutti gli elementi costitutivi della dipendenza dell'azienda menzionata dall'art. 413 cod. proc. civ., ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie individuali di lavoro, in quanto costituisce un complesso organizzato di beni appartenenti all'armatore, destinato a realizzare lo scopo di produzione specifico e tipico dell'impresa marittima, a cui è necessariamente preposto il comandante che, a tutti gli effetti, sostituisce e rappresenta l'armatore con ampi poteri di direzione ed organizzazione del lavoro del personale imbarcato. Pertanto, anche rispetto alla nave, opera il suddetto criterio di collegamento della Competenza territoriale, la quale, attesa la mobilità di questa, va fissata con riferimento alla posizione della nave medesima al momento della proposizione della domanda, normalmente individuabile in uno dei porti dello stato. (V 3515/80, mass n 407351; (V 2191/79, mass n 398542).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)