diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2591 del 07/05/1979 (Rv. 398924 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA D'APPELLO - CONFIGURABILITA - SENTENZA DI CONFERMA DI QUELLA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE PERDITA DI EFFICACIA DI QUEST'ULTIMA SENTENZA - RELATIVO TERMINE DILATORIO CONNESSO AL SUO PASSAGGIO IN GIUDICATO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398924-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA D'APPELLO - CONFIGURABILITA - SENTENZA DI CONFERMA DI QUELLA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE PERDITA DI EFFICACIA DI QUEST'ULTIMA SENTENZA - RELATIVO TERMINE DILATORIO CONNESSO AL SUO PASSAGGIO IN GIUDICATO - INEFFICACIA.*

Anche in caso di conferma, la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado e diviene unico titolo esecutivo; ne consegue che la perdita di efficacia della sentenza di primo grado, quale comando suscettibile di esecuzione forzata, coinvolge necessariamente anche il termine dilatorio connesso al suo passaggio in giudicato. (Conf 2885/73, mass n 366491; (Conf 479/69, mass n 338574).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)