Sez. 2, Sentenza n. 2885 del 06/11/1973 (Rv. 366491 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA D'APPELLO - CONFIGURABILITA - CONFERMA O RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA D'APPELLO - NECESSITA - LIMITI - IMPROCEDIBILITA O IMPROPONIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA D'APPELLO - CONFIGURABILITA - CONFERMA O RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA D'APPELLO - NECESSITA - LIMITI - IMPROCEDIBILITA O IMPROPONIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza gravata, tanto se la conferma quanto, ed a fortiori, se la riforma, dato che in appello il giudizio rescindente e quello rescissorio sono unificati e, nei limiti della devoluzione, oggetto del giudizio non e l'operato del primo giudice, ma il contenuto della pretesa. Per lo stesso motivo la sentenza di appello, anche come documento, contiene tutti gli estremi necessari per l'Esercizio della pretesa esecutiva, sicche ai fini dell'esecuzione, l'unico titolo da notificare e la sentenza di appello. La pronuncia di appello, invece, non si sostituisce, neppure ai fini esecutivi, alla sentenza di primo grado, quando dalla stessa non scaturisca alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, ma soltanto il giudicato formale relativo alla improponibilita-improcedibilita del gravame. (V 1622/70, mass n 347535; 479/69, mass n 338574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)