Sez. 2, Sentenza n. 479 del 11/02/1969 (Rv. 338574 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO - CONFIGURABILITA DI TITOLO ESECUTIVO - RIFORMA O CONFERMA DELLA PRECEDENTE DECISIONE - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO - CONFIGURABILITA DI TITOLO ESECUTIVO - RIFORMA O CONFERMA DELLA PRECEDENTE DECISIONE - IRRILEVANZA.*
Nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado, il titolo definitivo, e quindi esclusivo, e costituito dalla sentenza di appello sia in caso di riforma che in caso di conferma della decisione di primo grado. (V. N.2843-64 454-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)