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Sez. U, Sentenza n. 1074 del 03/02/1988 (Rv. 457355 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO ORDINARIO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - OGGETTO - PAGAMENTO DI SOMME - SENTENZA SULL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - AMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457355-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO ORDINARIO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - OGGETTO - PAGAMENTO DI SOMME - SENTENZA SULL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - AMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.*

L'esperibilità del giudizio d'ottemperanza, davanti al giudice amministrativo, in relazione all'inosservanza da parte della pubblica amministrazione degli obblighi discendenti da sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 37 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), deve essere riconosciuta anche con riguardo a sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove l'istante non si limiti a chiedere il dovuto pagamento, ma solleciti l'adozione di provvedimenti amministrativi, come l'iscrizione del debito in bilancio e l'emissione del relativo mandato. (V 1299/81, mass n 411896; (V 4071/79, mass n 400568).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)