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Sez. U, Sentenza n. 1299 del 09/03/1981 (Rv. 411896 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DANARO - MANCATO PAGAMENTO - POTERI DEL CREDITORE - ESECUZIONE FORZATA DINANZI ALL'AGO O GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITA ALTERNATIVA O CUMULATIVA.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411896-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DANARO - MANCATO PAGAMENTO - POTERI DEL CREDITORE - ESECUZIONE FORZATA DINANZI ALL'AGO O GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITA ALTERNATIVA O CUMULATIVA.*

A fronte di una pronuncia giudiziale che la condanna al pagamento di una somma di denaro, la pubblica amministrazione, pur mancando di qualsiasi facolta di scelta per quanto riguarda l'adempimento della specifica prestazione posta a suo carico, il quale integra un atto dovuto, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo del creditore, mantiene poteri discrezionali, in relazione alla cura degli interessi generali ad essa affidati, per quanto riguarda l'individuazione degli Atti e delle operazioni opportune per assicurare la concreta osservanza di detto dovere, con il reperimento dei mezzi necessari. Al predetto creditore, pertanto, in ipotesi di inerzia della debitrice, oltre alla possibilita di esperire l'esecuzione forzata per espropriazione, davanti al giudice ordinario e secondo le norme del codice di rito, deve riconoscersi pure la possibilita, in via alternativa od anche cumulativa, di promuovere giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, per conseguire un intervento di quest'ultimo in ordine alle indicate scelte di Atti ed operazioni, a tutela delle proprie posizioni di interesse legittimo coinvolte dai suddetti poteri discrezionali. (V 4071/79, mass n 400568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)