Sez. 5, Sentenza n. 1304 del 22/01/2007 (Rv. 595146 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Esonero dalle sanzioni già iscritte a ruolo - Condizioni - Pagamento dell'importo dovuto a titolo di condono - Mancata scadenza delle rate iscritte a ruolo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il beneficio dell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative, previsto dall'art. 62-bis, comma secondo, di detta legge, è subordinato, nel caso abbia già avuto luogo l'iscrizione a ruolo della sanzione, non solo al pagamento entro il 29 aprile 1992 delle somme dovute a titolo di condono, ma anche all'ulteriore condizione che le relative rate non siano ancora scadute alla data indicata dalla legge come discrimine per l'applicazione della sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)