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Sez. 5, Sentenza n. 21461 del 12/10/2007 (Rv. 601166 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Esonero dalle sanzioni già iscritte a ruolo - Condizioni - Mancata scadenza delle rate iscritte a ruolo - Necessità.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601166-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Al fine di beneficiare del condono per le sanzioni dovute nel caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta, previsto dall'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è necessario che le somme dovute all'erario, se iscritte in ruoli già emessi, siano costituite da rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992. Ove, per contro, le rate indicate nella iscrizione a ruolo fossero già scadute prima di tale data, il contribuente non può invocare la sanatoria di cui all'art. 62 bis cit., a nulla rilevando né che la esecuzione forzata iniziata dall'erario fosse stata sospesa, né il differimento del suddetto termine ad opera di norme successivamente emanate.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)