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Sez. 1, Sentenza n. 5790 del 28/06/1997 (Rv. 505540 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Necessità per tutti gli accomandatari - Esclusione - Perdita della limitazione di responsabilità per i soci accomandanti - Acquisto della rappresentanza della società - Esclusione - Incidenza sulle limitazioni ai poteri di rappresentanza dei soci accomandatari - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505540-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

A differenza di quanto accade nella società in accomandita per azioni (dove vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quello di amministratore), nell'accomandita semplice, se è vero che tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, non è però necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori; ne consegue che, se i soci accomandanti perdono la limitazione di responsabilità, e, sotto questo profilo, vengono equiparati agli accomandatari, non per questo essi, a causa dell'intromissione nell'amministrazione (che può anche riguardare solo l'amministrazione interna), acquisiscono poteri di rappresentanza della società. (In applicazione del suesposto principio la S. C. ha ritenuto, confermando la sentenza di merito, che la limitazione dei poteri di rappresentanza degli accomandatari - amministratori non viene meno per il fatto che altri soci abbiano acquisito l'illimitata responsabilità, non comportando essa l'acquisizione automatica di poteri di rappresentanza, tantomeno di poteri di rappresentanza oltre i limiti previsti dall'atto costitutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)