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Sez. L, Sentenza n. 1459 del 26/02/1990 (Rv. 465551 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - DIVIETO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA O DEL PERIODO DI COMPORTO - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA DICHIARAZIONE RISOLUTORIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465551-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - DIVIETO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA O DEL PERIODO DI COMPORTO - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA DICHIARAZIONE RISOLUTORIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'inosservanza del divieto di recesso del datore di lavoro fino a quando non sia cessato lo stato di malattia o sia comunque decorso il periodo di comporto non determina di per sè la nullità della dichiarazione risolutoria del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli Atti giuridici, la temporanea inefficacia del licenziamento fino alla scadenza dell'indicata situazione ostativa, sempre che alla relativa data risulti persistere l'intento risolutorio. (V 4394/88, mass n 459374; (V 2779/85, mass n 440552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)