diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4394 del 02/07/1988 (Rv. 459374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI COMPORTO - TEMPORANEA INEFFICACIA - CONSEGUENZE - TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E TERMINE DI PREAVVISO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI COMPORTO - TEMPORANEA INEFFICACIA - CONSEGUENZE - TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E TERMINE DI PREAVVISO - DECORRENZA.*

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non sia cessato lo stato di malattia, o sia comunque decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, secondo comma, cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli Atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza dell'indicata situazione ostativa, sempreché alla relativa data risulti persistere l'intento risolutorio. Pertanto, il termine di decadenza stabilito, per l'impugnazione del licenziamento, dallo art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 decorre dal giorno in cui il lavoratore ha conoscenza del licenziamento e dei relativi motivi anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in stato di malattia, questa determinando solo la temporanea inefficacia del recesso, con la conseguente sospensione del decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore. (V 2779/85, mass n 440552; (V 2966/84, mass n 435013).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)