Sez. L, Sentenza n. 2779 del 30/04/1985 (Rv. 440552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - INEFFICACIA TEMPORANEA DEL RECESSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - INEFFICACIA TEMPORANEA DEL RECESSO.*
L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non sia cessato lo stato di malattia, o sia comunque decorso il cosiddetto periodo di "comporto" (art. 2110 secondo comma cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli Atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza dell'indicata situazione ostativa, sempreché alla relativa data risulti persistere l'intento risolutorio. (V 1523/77, mass n 385235; (V 815/71, mass n 350648; (V 1667/67, mass n. 328484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)