Sez. 2, Sentenza n. 396 del 11/02/1972 (Rv. 356293 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - CONTESTAZIONE DELL'ONORARIO PER UNA COMPARSA REDATTA DALL'AVVOCATO REVOCATO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - CONTESTAZIONE DELL'ONORARIO PER UNA COMPARSA REDATTA DALL'AVVOCATO REVOCATO - ESCLUSIONE.*
Lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolate dagli artt 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n 794, ha come presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale. A tale procedimento puo quindi farsi ricorso quando si controverta non solo sul quantum, ma anche sull'an di una determinata prestazione, purche non venga contestata comunque l'esistenza del rapporto di clientela. Non puo ritenersi che venga contestata l'esistenza di tale rapporto allorche, essendo intervenuta la revoca del mandato, si discuta se il cliente sia tenuto a corrispondere gli onorari attinenti alla redazione di una comparsa conclusionale che l'avvocato affermi di avere predisposto prima della revoca. (V 1876'70, mass n 347867; 3359'69, mass n 343431; 3069'69, mass n 342998).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)