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Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 08/10/1970 (Rv. 347867 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - PRESUPPOSTO - ESCLUSIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - RITO ORDINARIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347867-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - PRESUPPOSTO - ESCLUSIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - RITO ORDINARIO - NECESSITA.*

Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali in materia civile, di cui agli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela, che ne costituisce l'indefettibile presupposto per cui, se il cliente escluda, in tutto od in parte, l'avvenuto conferimento dell'incarico, il processo deve svolgersi col rito ordinario e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V 3359'69, mass n 343431 3153'69, mass n 343122 3157'68, mass n 336068).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)