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Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Testo vigente

Art. 18 Richiesta e decorrenza della pensione

1. La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.

2. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.

3. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 650 anno di eta', o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione.

4. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

5. In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualita'.

6. La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.

Art. 19 Supplementi di pensione

1. Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformita' del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.

2. Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

Capo II. Del trattamento di assistenza

Art. 21 Forme di assistenza

1. La Cassa attua l'assistenza:

  1. a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;

  2. b) con provvidenze a favore di coloro che trovarsi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a);

  3. c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

2. Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui allo articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.

Art. 22 Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni

1. All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

2. La convenzione e' sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:

  1. A) 1 - assistenza medica, generica e specialistica;
    2 - assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;
    3 - assistenza ostetrica;
    4 - assistenza farmaceutica;
    5 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;
    6 - cure fisiche;
    7 - concorso per protesi;

  2. B) 1 - assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;

4. 2 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;

5. 3 - concorso per protesi.

6. Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

Art. 23 Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti

1. Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonche' i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

2. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

  1. a) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;

  2. b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 21 o anche di eta' superiore so inabili al lavoro;

  3. c) gli ascendenti di eta' superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

Art. 24 Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento

1. Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:

  1. a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22.
    Detto contributo potra' essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  2. b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.

2. Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intendera' come non rinnovata per l'esercizio successivo.

3. L'assicurazione volontaria contro la malattia e' amministrata in forma autonoma con contabilita' separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.

Art. 25 Delle altre forme di assistenza

1. L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 e' attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.

2. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente articolo 24.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773

Capo III. Dei contributi

Art. 26 Contribuzione relativa alla gestione previdenziale

1. Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.

2. La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

3. La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.

4. La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

6. Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

7. Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.

8. I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge.1

Art. 27 Riduzione del contributo

1. L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, puo' chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a meta' del contributo personale di cui al precedente articolo 26.

2. L'esercizio della predetta facolta' comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.

Art. 28 Versamento e riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

2. Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, e' a carico del committente.

3. Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli alti modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa puo' disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.

Titolo IV. Della gestione finanziaria

Art. 29 Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.2

3. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

4. Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.

5. Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici e' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30 Riparto dei contributi per marche

1. Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.

2. Le rimanenti somme sono, per meta', destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra meta' sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.

3. L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

Art. 31 Degli investimenti

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:

  1. 1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

  2. 2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

  3. 3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell'articolo 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;

  4. 4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

2. In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 32 Privilegi ed esenzioni fiscali

1. Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge

1. I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.

Art. 34 Attribuzioni delle attivita' e soppressione dei conti individuali

1. Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.

2. I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.

Art. 35 Riconoscimento dei contributi pregressi

1. Agli effetti della anzianita' di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianita', sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni una tantum previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianita' entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36 Riscatto di periodi pregressi

1. Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualita' di contribuzione individuale alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualita'.

2. L'esercizio della facolta' prevista al comma precedente e' subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualita' da riscattare. L'importo predetto e' ridotto a meta' per gli iscritti di eta' superiore agli ottanta anni compiuti.

4. Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.

5. L'anzianita' contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facolta' di riscatto non e' valida ai fini del diritto a pensione di invalidita'.

Art. 37 Rateazione dei riscatti

1. E' consentito il versamento rateale delle annualita' di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non puo' avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

2. In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.

Art. 38 Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi

1. Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967.

2. Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.