Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/02/1978 (Rv. 390055 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - ENUNCIAZIONE DELLA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE INCERTA - NEGOZIO ATTINENTE A DIRITTI REALI - ENUNCIAZIONE DI DETTA SITUAZIONE - NECESSITA.*
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - ENUNCIAZIONE DELLA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE INCERTA - NEGOZIO ATTINENTE A DIRITTI REALI - ENUNCIAZIONE DI DETTA SITUAZIONE - NECESSITA.*
Il negozio di accertamento, perche non assuma un carattere di astrattezza incompatibile con i principi cui si informa l'ordinamento vigente, deve necessariamente contenere l'enunciazione (quale expressio causae) della situazione obbiettivamente incerta a cui e funzionalmente collegato e che esso si limita ad accertare attraverso un regolamento che ne definisce e ne precisa l'essenza, il contenuto e gli effetti, tutti gia ad essa astrattamente o potenzialmente congruenti. Cio vale a maggior ragione quando il negozio attiene a diritti reali, dato che il loro acquisto e per legge subordinato a tipiche e insostituibili modalita. (V 1031/77, mass n 384663; (V 2132/71, mass n 352874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)