Sez. 2, Sentenza n. 2132 del 07/07/1971 (Rv. 352874 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - IN GENERE - NEGOZIO UNILATERALE DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - EFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - IN GENERE - NEGOZIO UNILATERALE DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - EFFICACIA.*
Ricorre un negozio unilaterale di accertamento, consistente nella dichiarazione unilaterale di voler considerare per il futuro secondo uno schema determinato una situazione incerta, e cio venga invasione della sfera patrimoniale del destinatario e salva la facolta per il medesimo di appropriarsene gli effetti, ogni qualvolta risulti la volonta di rendere vincolativamente definitiva la portata di un preesistente rapporto o negozio nell'ambito dell'accertamento effettuato. Il negozio di accertamento e di secondo grado o complementare, non e diretto a modificare la situazione preesistente, ma possiede una efficacia limitatamente dispositiva, nel senso che vincola le parti ed il giudice ad attribuire al rapporto precedente la portata ed i limiti oggettivi precisati dalla parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)