Sez. 1, Sentenza n. 6666 del 15/05/2001 (Rv. 546668 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Motivo di ricorso - Reso mediante rinvio alle risultanze dei gradi di merito o di atti difensivi - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La deduzione dei motivi di ricorso per cassazione deve consentire di per sè, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere e deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, la precisa, seppure sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura della statuizione impugnata ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la semplice allegazione delle risultanze dei gradi di merito o di atti difensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)