Sez. 1, Sentenza n. 629 del 20/01/1995 (Rv. 489792 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito - Richiamo senza precisazione delle ragioni della censura proposta - Motivo di ricorso - Inammissibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione quando non siano precisate le ragioni della censura proposta, ma siano richiamate soltanto le allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito, in quanto il legislatore, nel sancire sotto pena di inammissibilità , l'obbligo della specificazione dei motivi, ha inteso assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)