Sez. L, Sentenza n. 10316 del 16/07/2002 (Rv. 555820 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Deduzione di nuova causa petendi - Presupposti - Potere del giudice di integrare o sostituire elementi della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione di licenziamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Costituisce domanda nuova la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Conseguentemente ricorre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della "causa petendi", ponga a fondamento della pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio. (Nella specie, lamentando la parte che, proposta un'azione di nullità del licenziamento, il tribunale avesse accolto la domanda per la mancanza degli elementi della giusta causa, attinente la diversa azione per l'annullabilità del recesso, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il vizio di ultrapetizione evidenziando come, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato per impugnare il licenziamento, il ricorrente aveva chiaramente riportato sin dall'atto introduttivo la fattispecie oggetto di doglianza, sicché non era ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in applicazione del principio "iura novit curia").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)