Sez. 2, Sentenza n. 681 del 21/03/1963 (Rv. 260911 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINE - CORREZIONE D'INTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINE - CORREZIONE D'INTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
La riapertura del termine o la rimessione in termine per l'impugnazione, a norma dell'art 288, ultimo comma, cod proc civ, rispetto alle parti corrette della sentenza, e limitata ai casi in cui il provvedimento di correzione riveli, nei riguardi della parte soccombente, un vizio in iudicando o in procedendo, intrinseco alle statuizioni della sentenza, ma che per altro era rimasto latente prima del procedimento di correzione. Pertanto, ove sia stato omesso, nel dispositivo della sentenza, il nome di uno dei consorti di lite, senza che l'omissione abbia determinato alcun equivoco o alcuna incertezza sul riferimento soggettivo della statuizione della stessa sentenza, la correzione di tale errore materiale non puo dar luogo a rimessione in termine. (Conf 3669-56 3630-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)