Sez. 1, Sentenza n. 7486 del 30/07/1998 (Rv. 517624 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Riapertura dei termini per l'impugnazione - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza con riferimento alle parti corrette ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ. presuppone che, attraverso l'uso illegittimo del potere di correzione, si sia determinata nella sentenza una soccombenza prima non sussistente; è pertanto da escludere l'impugnabilità quando la correzione non abbia alterato la sostanza della pronuncia limitandosi ad integrare un dato mancante nell'intestazione, diversamente realizzandosi una inammissibile estensione del potere di impugnazione avverso una sentenza passata in giudicato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)