Sez. 2, Sentenza n. 192 del 11/01/1999 (Rv. 522158 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Termine per impugnare - Dalla notifica dell' ordinanza - Condizioni - Conclusioni delle parti nell' intestazione - Omissione - Ambito di rilevanza - Vizio ex art. 112 cod. proc. civ., svelato dalla correzione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell' art. 288 cod. proc. civ. ultimo comma, se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo concernenti" la parte soccombente, come nel caso di omissione, nell' intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non richieste a pena di nullità dall' art. 132 cod. proc. civ., e perciò rilevante soltanto se ha determinato la violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., e questo vizio è palesato dalla predetta correzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)