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Sez. L, Sentenza n. 190 del 09/01/1981 (Rv. 410597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI PER IL PERSONALE DELLE CASSE DI RISPARMIO, ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE (IMPIEGATI DELLA CARIPLO ADDETTI ALLA GOAL).*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI PER IL PERSONALE DELLE CASSE DI RISPARMIO, ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE (IMPIEGATI DELLA CARIPLO ADDETTI ALLA GOAL).*

I contratti collettivi nazionali ed aziendali per il personale delle casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito sono applicabili - alla stregua del criterio della principale attivita professionalmente ed effettivamente esercitata dal datore di lavoro (art 2070, secondo comma, cod civ) - anche ai dipendenti che, nella gestione delle opere di assistenza di detti istituti, esplichino una attivita sussidiaria o complementare, preordinata, sia pure mediatamente, al raggiungimento delle finalita proprie degli istituti medesimi. (nella specie, e stata ritenuta tale l'attivita svolta da impiegati della CARIPLO addetti alla goal - gestione opere assistenziali lavoratori). (V 2853/79, mass n 399171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)