Sez. L, Sentenza n. 1083 del 11/02/1983 (Rv. 425877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESPLICATA DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - MOLTEPLICI AZIENDE DIFFERENZIATE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - REGOLAMENTAZIONE CORRISPONDENTE AL RAMO DI ATTIVITÀ RELATIVO AL LAVORO SVOLTO DAL DIPENDENTE - RILEVANZA - AZIENDE CONNESSE OVVERO MOLTEPLICI CON CARATTERE DI SUSSIDIARIETÀ O COMPLEMENTARIETÀ RISPETTO AD UNA PRINCIPALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESPLICATA DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - MOLTEPLICI AZIENDE DIFFERENZIATE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - REGOLAMENTAZIONE CORRISPONDENTE AL RAMO DI ATTIVITÀ RELATIVO AL LAVORO SVOLTO DAL DIPENDENTE - RILEVANZA - AZIENDE CONNESSE OVVERO MOLTEPLICI CON CARATTERE DI SUSSIDIARIETÀ O COMPLEMENTARIETÀ RISPETTO AD UNA PRINCIPALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI.*
L'appartenenza ad una categoria professionale, ai fini della identificazione della disciplina applicabile, va determinata non in base all'attività del lavoratore, ma a quella effettivamente esplicata dall'imprenditore, da ciò deriva che, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ. allorché lo stesso datore di lavoro eserciti attività molteplici tra loro differenziate, si da potersi considerare autonome fra loro, si verifica il caso di una molteplicità di aziende distinte, facenti capo ad un unico imprenditore, con la conseguenza che sarà applicabile nei confronti dei singoli lavoratori la regolamentazione corrispondente ai diversi rami di attività presso cui ciascuno di essi presta la propria attività. Se, invece, tali attività sono connesse, in quanto dirette al conseguimento di una stessa finalità produttiva o se l'imprenditore eserciti un'attività principale unica, cui accedono attività sussidiarie o complementari, si applicherà la disciplina relativa all'intero ciclo produttivo, o, comunque, all'attività principale svolta dal datore di lavoro. (V 190/81, mass n 410597; (Conf 2853/79, mass n 399171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)