Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 18/02/1995 (Rv. 490525 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame di un documento - Vizio di omessa motivazione - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Poiché i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio solo con le formalità previste, per una esigenza di garanzia del diritto di difesa della controparte (anche se contumace), dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., il giudice non può utilizzare, per la decisione, documenti che non siano stati prodotti con le predette formalità e così formalmente offerti al contraddittorio della controparte. Conseguentemente, l'omesso esame di un documento può dar luogo a vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia solo se il documento sia stato ritualmente prodotto in giudicato e cioè posto nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inserito nel fascicolo di parte con l'adempimento delle formalità previste dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)