Sez. L, Sentenza n. 3592 del 15/06/1984 (Rv. 435583 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ACCETTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE DELLA IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ACCETTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE DELLA IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI - CONSEGUENZE.*
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ., in particolare dell'ultimo comma del citato art. 74, in base al quale il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità degli Atti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che in esso viene inserito un atto. Pertanto, ove la controparte non abbia accettato sia pure implicitamente il deposito della documentazione, sanando così il vizio della irrituale produzione, l'inosservanza delle indicate formalità preclude alla parte la possibilità di utilizzare come fonte di prova documenti irritualmente prodotti, al giudice del merito di esaminarli ed alla Corte di Cassazione di prenderli in considerazione in Sede di controllo dell'attività da quello svolta. (V 817/77, mass n 384421; (Conf 3636/81, mass n 414254).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)