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Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007 (Rv. 595376 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Riconoscibilità dei vizi - Esclusione della garanzia - Conseguenze - Valutazione rimessa al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595376-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE

In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude il sorgere della garanzia cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 cod. civ. . Il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)