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Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 13/09/2004 (Rv. 577022 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Assicurazione diretta o indiretta del venditore circa la mancanza di vizi nella merce venduta - Effetti - Garanzia per i vizi facilmente riconoscibili - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577022-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI

In un contratto di vendita, per il sorgere dell'obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall'acquirente, si richiede una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un contratto di somministrazione di latte in cui il somministrante aveva assunto l'obbligo di avvertire l'acquirente in caso di reperimento di latte inquinato da prodotti farmaceutici, e di mettere il latte inquinato in contenitori separati, aveva ritenuto che il non aver posto in essere nessuna delle due condotte costituisse una indiretta garanzia che il prodotto fornito fosse esente da vizi, escludendo l'applicabilità' dell'art. 1491 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)