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Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 03/04/2009 (Rv. 607882 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Compravendita - Consegna successiva alla conclusione del contratto - Esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'art. 1491 cod. civ. - Riconoscibilità dei vizi - Momento rilevante - Consegna della merce - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607882-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI

In tema di compravendita, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell'esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'articolo 1491 cod. civ., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)