Sez. 1, Sentenza n. 4638 del 12/04/2000 (Rv. 535603 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari - Pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa - Sospensione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 989 del 1986 - Necessità.
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In tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi della legge n. 989 del 1986, ed in ipotesi di pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, deve essere disposta la sospensione del giudizio di opposizione, secondo la disciplina dettata dall'art. 3 legge n. 989 citata, norma speciale regolante il rapporto tra giudizio penale e sanzioni amministrative irrogate per violazione della suddetta legge.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)