Sez. 2, Sentenza n. 3375 del 15/02/2007 (Rv. 595606 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari - Sospensione ai sensi dell'art.3 legge n.898 del 1986 - Ambito di applicazione - Procedimento amministrativo per la irrogazione della sanzione - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari, l'istituto della sospensione previsto dall'art.3 legge n.898 del 1986 è applicabile esclusivamente al giudizio di opposizione all'ingiunzione e non anche nell'ambito del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, che deve comunque concludersi in cinque anni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)