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Sez. 1, Sentenza n. 10665 del 09/05/2006 (Rv. 589297 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore - Opponibilità - Limiti - Nei confronti della P.A. - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589297-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria (nella specie per indebita percezione di aiuti comunitari alla esportazione di olio di oliva, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898), il giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore non può essere opposto, a norma dell'art. 654 cod.proc.pen., da chi non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio penale (nella specie il responsabile solidale ex art. 6 della legge n. 689 del 1981) e nei confronti della P.A., che solo autonomamente può far valere la sua pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)