Sez. 3, Sentenza n. 1796 del 02/03/1985 (Rv. 439739 - 01)
ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI DEVOLUZIONE E DI AFFRANCAZIONE - PREVALENZA - DOMANDA DI AFFRANCAZIONE - PRECLUSIONE IN CONSEGUENZA DEL GIUDICATO SULLA DEVOLUZIONE FORMATOSI PRIMA DELLA DATA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA STESSA - MERA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER LA DEVOLUZIONE - IRRILEVANZA.*
ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI DEVOLUZIONE E DI AFFRANCAZIONE - PREVALENZA - DOMANDA DI AFFRANCAZIONE - PRECLUSIONE IN CONSEGUENZA DEL GIUDICATO SULLA DEVOLUZIONE FORMATOSI PRIMA DELLA DATA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA STESSA - MERA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER LA DEVOLUZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema d'enfiteusi, gli inderogabili principi fissati dagli artt. 972 e 973 cod. civ., circa la prevalenza del diritto potestativo di affrancazione spettante all'enfiteuta, ed il conseguente condizionamento ad esso del diritto del concedente di ottenere la devoluzione o risoluzione, ancorché in relazione all'operatività di clausola risolutiva espressa, comportano che l'accoglimento della domanda dell'enfiteuta con pronuncia (costitutiva) di affrancazione, se trova ostacolo nel giudicato sulla devoluzione o risoluzione del rapporto, formatosi prima della data della proposizione della domanda stessa, non resta escluso dalla mera pendenza a detta data del procedimento promosso per la devoluzione o risoluzione, né dalla circostanza che tale procedimento, anziché venir sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., prosegua e si concluda con sentenza definitiva di devoluzione o risoluzione, rimanendo questa sentenza subordinata all'esito del giudizio di affrancazione, e quindi travolta e vanificata dalla successiva pronuncia che disponga l'affrancazione. (V 2705/82, mass n 420559; (V 2867/54; (V 873/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 972, Cod. Civ. art. 973, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)