Sez. 3, Sentenza n. 10501 del 08/05/2006 (Rv. 591063 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copie fotografiche di scrittura - Efficacia probatoria - Portata - Condizioni - Scritture raccolte da notaio - Applicabilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
La regola posta dall'art. 2719 cod. civ. -secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace- trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest'ultimo rilasci a sua volta mandato "ad litem" al difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)