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Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004 (Rv. 578184 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti sull'ammissibilità del ricorso - Termini - Produzione in limine dell'udienza di discussione - Ammissibilità - Produzione in fotocopia - Contestazione - Ambito - Istruttoria in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578184-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio di cassazione, la norma di cui all'art. 372 cod. proc. civ. - nel consentire la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all'art. 2719 cod. civ.) relativi alla ammissibilità del ricorso, dei quali deve essere data notizia alla controparte mediante notifica del suo elenco - non fissa un termine, sicché tale produzione è consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione. La eventuale contestazione non può consistere nella mera obiezione alla produzione di fotocopia ma deve avere specificamente ad oggetto la conformità all'originale ed in tal caso al giudice della legittimità è demandato di svolgere una, sia pure limitata, attività istruttoria di accertamento delle fonti di prova sulle quali la richiesta stessa si fonda, che può comprendere anche la verifica della autenticità del documento prodotto. Tale verifica, dovendo rispettare il principio del contraddittorio, può comportare il superamento dell'indicato limite temporale ed eventualmente il rinvio della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)