Sez. U, Sentenza n. 11682 del 05/12/1990 (Rv. 470050 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE - GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - DINIEGO DI GIURISDIZIONE SULLA MEDESIMA CONTROVERSIA - CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE - GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - DINIEGO DI GIURISDIZIONE SULLA MEDESIMA CONTROVERSIA - CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE.*
Nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunciato alle Sezioni Unite della suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per Cassazione - "in ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o no passata in giudicato. (V 7208/86, mass n 449280).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)