Sez. U, Sentenza n. 7208 del 05/12/1986 (Rv. 449280 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - TRA GIUDICI SPECIALI O TRA QUESTI E GIUDICE ORDINARIO - DENUNCIA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - FORME - TEMPO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'UNA O DELL'ALTRA PRONUNCIA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - TRA GIUDICI SPECIALI O TRA QUESTI E GIUDICE ORDINARIO - DENUNCIA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - FORME - TEMPO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'UNA O DELL'ALTRA PRONUNCIA - IRRILEVANZA.*
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione, tra giudici speciali o tra questi ed il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 362 secondo comma n. 1 cod. proc. civ., può essere denunciato alle Sezioni Unite della suprema Corte, con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per Cassazione, "in ogni tempo", e, quindi, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra pronuncia sia o meno passata in giudicato. (V 350/78, mass n 389645; (V 402/73, mass n 362363).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)