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Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 17/03/1980 (Rv. 405389 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITA DEL TERMINE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITA DEL TERMINE - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 343 cod proc civ, salve le ipotesi considerate dalla stessa norma, l'appello incidentale, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, deve essere proposto, a pena d'inammissibilita, nella prima udienza, per questa intendendosi l'udienza di comparizione nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attivita processuale a norma dell'art 350 cod proc civ. lo stesso limite della prima udienza vale anche per l'appellato contumace, salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'eventuale rimessione in termini, cui, peraltro, non e assimilabile la mera revoca della dichiarazione di contumacia, che costituisce soltanto attestazione della Costituzione del contumace. (V 4442/76, mass n 383155 sulla prima parte; (V 78/76, mass n 378705 sulla seconda parte; (Conf 1946/76, mass n 380752).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)