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Sez. L, Sentenza n. 1412 del 24/02/1990 (Rv. 465515 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - VERSAMENTO - IMPRENDITORE FALLITO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'INPS - CORRESPONSIONE DELLE SOMME AGGIUNTIVE EX ART. 23 LEGGE N. 218 DEL 1952 - ONERE RELATIVO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465515-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - VERSAMENTO - IMPRENDITORE FALLITO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'INPS - CORRESPONSIONE DELLE SOMME AGGIUNTIVE EX ART. 23 LEGGE N. 218 DEL 1952 - ONERE RELATIVO - PERSISTENZA.*

Lo stato di insolvenza - che abbia determinato il fallimento dell'imprenditore - non libera quest'ultimo, in caso di omesso versamento all'i.N.P.S. di contributi assicurativi, dall'Onere di corrispondere le somme aggiuntive di cui all'art. 23 della legge n. 218 del 1952, atteso che esse, quali sanzioni di natura civile (aventi la duplice funzione di rafforzare l'obbligazione principale e di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore dalla suddetta omissione), esorbitano dall'ambito di operatività della scriminante di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981 - concernente sanzioni di natura amministrativa - e che il menzionato stato non esonera il debitore dall'Obbligo di pagare nei termini dovuti i contributi assicurativi, potendo la par condicio creditorum, in ogni caso (anche non ove si tratti di adempimento di obbligazioni di natura pubblicistica), trovare adeguata tutela nell'esperibilità della revocatoria fallimentare. (V 5096/86, mass n 447733; (V 5303/85, mass n 442564; (V 3498/68, mass n 336647).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)