Sez. 1, Ordinanza n. 344 del 07/02/1979 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141345 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITA.*
Con la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art 1, legge n 152 del 1975, il legislatore non ha attribuito Rilevanza a qualsiasi menomazione dello stato di salute dell'individuo, sia pure cospicua e suscettibile di serie complicazioni, ma ha inteso ovviare a situazioni assolutamente eccezionali, come e dimostrato dalla possibilita di applicazione della norma anche in casi nei quali la concessione della liberta provvisoria e di regola vietata in base al titolo del reato o ad altre situazioni di pericolosita presunta dalla legge. Deve pertanto trattarsi di una accertata obiettiva incompatibilita del quadro morboso rilevato, con lo stato di detenzione, non ovviabile neppure con il ricovero in istituti di pena particolarmente attrezzati dal punto di vista sanitario o in centri clinici al di fuori del carcere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)