diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1495 del 06/05/1980 Cc. (dep. 17/06/1980) Rv. 145646 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO - SUPERAMENTO DEL DIVIETO PER RAGIONI DI MALATTIA DELL'IMPUTATO - OBIETTIVA INCOMPATIBILITA DELLO STATO MORBOSO DELL'IMPUTATO CON IL PROTRARSI DELLA DETENZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145646-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO - SUPERAMENTO DEL DIVIETO PER RAGIONI DI MALATTIA DELL'IMPUTATO - OBIETTIVA INCOMPATIBILITA DELLO STATO MORBOSO DELL'IMPUTATO CON IL PROTRARSI DELLA DETENZIONE - NECESSITA.*

Con la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art 1 della legge n 152 del 1975 il legislatore non ha attribuito Rilevanza a qualsiasi menomazione dello stato di salute, ma ha inteso ovviare a situazioni assolutamente eccezionali. Ne consegue che deve trattarsi di obiettiva incompatibilita del quadro morboso inerente all'imputato con lo stato di detenzione, incompatibilita non ovviabile neppure col ricovero in istituti penitenziari particolarmente attrezzati dal punto di vista sanitario. (Conf mass n 141345).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)