Sez. L, Sentenza n. 2672 del 02/05/1981 (Rv. 413448 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - POTERI E PRECLUSIONI RELATIVI ALL'ATTORE CONVENUTO IN RICONVENZIONE - TERMINE DI RIFERIMENTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - POTERI E PRECLUSIONI RELATIVI ALL'ATTORE CONVENUTO IN RICONVENZIONE - TERMINE DI RIFERIMENTO.*
Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn 36 e 64 del 1978, nel nuovo rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art 416 cod proc civ prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento e per l'attore convenuto in riconvenzione non l'udienza di discussione fissata ex art 415 cod proc civ, bensi la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art 418 dello stesso codice. Pertanto, le eccezioni e le difese avverso la domanda riconvenzionale contro di lui rivolta debbono essere dall'attore proposte, a pena di decadenza, con memoria depositata nelle forme e nel termine (di almeno dieci giorni prima dell'udienza) di cui all'art 416 citato, da computarsi rispetto alla data della nuova udienza di discussione fissata, ai sensi dell'art 418, a seguito della proposizione di detta domanda, valendo anche per l'attore riconvenuto i limiti all'Esercizio delle attivita assertive e probatorie posti dal primo e dal quinto comma dell'art 420 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)