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Sez. 3, Sentenza n. 22289 del 21/10/2009 (Rv. 609776 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Poteri e preclusioni relativi all'attore convenuto in riconvenzionale - Diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova oltre l'udienza ex art. 418 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609776-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978, nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in riconvenzione non è l'udienza di discussione fissata ex art. 415 cod. proc. civ., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Ne consegue che il convenuto in riconvenzionale non ha diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova, oltre la nuova udienza prevista dall'art. 418 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)