Sez. L, Sentenza n. 3985 del 14/06/1986 (Rv. 446799 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ATTORE CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE - POTERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ATTORE CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE - POTERI.*
Anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 (e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978), nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha - con riferimento alla nuova udienza fissata nei modi previsti dall'art. 418 cod. proc. civ. - gli stessi poteri (ed incorre nelle stesse preclusioni) che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, non è tuttavia consentito all'attore riconvenuto di avvalersi del più ampio termine a lui spettante in conseguenza della proposta riconvenzionale per introdurre nuove e più ampie richieste probatorie, dirette, invece che a contrastare la riconvenzionale, a sorreggere unicamente la propria originaria domanda principale. (V 5981/84, mass n 437648; (V 2672/81, mass n 413448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)