Sez. L, Sentenza n. 987 del 11/02/1980 (Rv. 404420 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
L'Esercizio da parte del giudice di merito, a norma dell'art 432 cod proc civ, del potere di liquidare equitativamente al lavoratore le somme dovute, qualora sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare l'esatto ammontare della prestazione, e discrezionale, ma non arbitrario e, pertanto, il giudice deve dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento. (V 996/72, mass n 357309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)