Sez. L, Sentenza n. 4052 del 20/06/1981 (Rv. 414709 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - CARATTERE DISCREZIONALE MA NON ARBITRARIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - CARATTERE DISCREZIONALE MA NON ARBITRARIO - CONSEGUENZE.*
Il potere, conferito dall'art 432 (nuovo testo) cod proc civ, di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore, quando sia certo il relativo diritto, puo essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia accertata, con adeguata e corretta valutazione logica, l'obiettiva impossibilita, alla stregua delle risultanze processuali, di una esatta Determinazione quantitativa della somma spettante. Inoltre, poiche l'Esercizio di tale potere e discrezionale ma non arbitrario, il giudice e tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso cui perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento. (Conf 1338/80, mass n 404862, sulla prima parte; (Conf 987/80, mass n 404420, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)