Sez. L, Sentenza n. 5401 del 03/06/1994 (Rv. 486870 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale) | Diritti spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato "ex" legge n. 108 del 1990 - Portata - Carattere innovativo rispetto al sistema ex art. 18 Statuto Lavoratori - Incidenza sugli effetti sostanziali già prodotti nel vigore del precedente regime - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale)
La disciplina introdotta dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 in tema di diritti spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato (nell'ambito del regime della cosiddetta stabilità reale) con l'unificazione del titolo delle attribuzioni riconosciute dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione effettiva, e la parametrazione alla retribuzione globale di fatto, in contrapposizione all'obbligo del datore di lavoro di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ha carattere innovativo rispetto al precedente sistema previsto dall'art. 18 Statuto Lavoratori, e non può incidere, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, sugli effetti sostanziali già prodotti conseguenti al perfezionamento della fattispecie del licenziamento realizzatasi nel vigore del precedente regime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)