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Sez. L, Sentenza n. 5995 del 29/05/1995 (Rv. 492535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento illegittimo - Effetti - Disciplina ex art. 1 legge n. 108 del 1990 - Ambito di applicazione - Licenziamento intimato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La disciplina degli effetti del licenziamento illegittimo introdotta dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 trova applicazione solo per il licenziamento adottato nel vigore di tale legge, non essendo sufficiente la vigenza della stessa al momento in cui deve adottarsi la decisione sugli effetti medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)